[A] Sulla necessità per l’attore appellante di evocare nel giudizio d’appello il terzo chiamato in garanzia dal convenuto. [B] Sull’applicabilità dell’art. 129, co. 8 del d.p.r. 554/1999, oggi art. 157 del d.p.r. 207/2010, che esclude la possibilità per l’appaltatore di risolvere il contratto d’appalto pubblico con le modalità civilistiche, al caso della consegna parziale dei lavori e sulla ratio della norma. [C] Sull’onere probatorio posto in capo alla parte che domandi la risoluzione di un contratto d’appalto per inadempimento e sulla natura di mutatio libelli della modifica delle circostanze dell’inadempimento. [D] Sulla (im)possibilità per l’appaltatore di chiedere la risoluzione di un contratto d’appalto pubblico nel caso in cui risulti mancante la relazione geologica tra gli atti di gara. [E] Sugli effetti, con riferimento alla mancata rimozione da parte della stazione appaltante degli impedimenti e delle interferenze nelle areee consegnate all’appaltatore, della dichiarazione dell’impresa ex art. 1 del d.p.r. 1063/1992 con particolare riguardo alle linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, agli acquedotti ed agli altri impedimenti non connessi o dipendenti dalla natura dei luoghi ma estranei ad essa od in essa occultati. [F] Sulla sorte delle riserve in caso di risoluzione di contratto d’appalto pubblico. [G] Sulla natura di condizione di procedibilità del tentativo di accordo bonario ex art. 240, co. 16 del d.lgs n. 163/2006 con riferimento alla domanda volta all’ottenimento delle somme oggetto di richiesta,
SENTENZA N. ****
[A] “La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche ...